Mirate Avv. Aldo
 
Leuzzi Avv. Giuseppe
 
Bagnadentro Avv. Paolo
 
Avidano Avv.Alberto

D.Lgs. 231/01. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

D.Lgs. 231/01. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


D.Lgs. 231/01. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(a cura degli avv.ti Aldo Mirate ed Alberto Avidano)

 

 

Il D.Lgs 231/01 emanato in data 8 Giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto la responsabilità diretta degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità è aggiuntiva e non sostitutiva di quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto ed alle obbligazioni risarcitorie alle quali l’Ente può essere tenuto in forza del principio dettato dall’art. 2049 c.c. (responsabilità civile per i danni recati dal dipendente).

 

La responsabilità dell’Ente è inoltre diretta ed autonoma rispetto a quella delle stesse persone fisiche in quanto sussiste anche quando l’autore non è stato identificato o non è imputabile o il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia (art. 8).

 

La responsabilità dell’Ente medesimo è peraltro strutturata come una fattispecie complessa che richiede, oltre al fatto oggettivo della realizzazione di un reato da parte del soggetto avente un rapporto qualificato con l’Ente, il fatto che il reato sia commesso nell’interesse od a vantaggio dello stesso Ente.

 

La prova della sussistenza dell’interesse o del vantaggio spetta ovviamente alla Pubblica Accusa.

 

Controversa è poi la possibilità di costituirsi parte civile contro gli Enti da parte delle persone offese in relazione all’illecito amministrativo e con riferimento all’art. 2043 c.c. (alcune ordinanze fin qui intervenute la ammettono altre viceversa la escludono).

 

La emanazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro), ha introdotto modifiche significative al campo di applicazione del D.Lgs. 231/01, in particolare estendendolo ai reati in tema di sicurezza sul lavoro.

 

Gli Enti dunque oggi rispondono anche per i reati di omicidio e lesioni colpose (gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, con conseguenze che, solo sul piano monetario, tralasciando di considerare le altre sanzioni, possono comportare esborsi da un minimo di € 250,000,00 ad un massimo di € 1.549.000,00.

 

Di seguito vengono elencati alcuni punti utili ad evidenziare in estrema sintesi i termini generali della problematica, senza pretese di esaustiìvità.

 

- I -

Quali sono i soggetti del cui operato l’impresa può esser chiamata rispondere?

 

Lo dice l’art. 5:

 

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

 

- II -

Quali sono i reati dei quali l’Ente può esser chiamato a rispondere?

           

Li indicano gli articoli da 24 a 25 octies:

 

24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

25. Concussione e corruzione.

25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

25-ter. Reati societari.

25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

25-sexies. Abusi di mercato.

25-septies. Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

 

- III -

Quali sono le sanzioni irrogabili all’Ente?

 

Le stabiliscono gli artt. da 9 a 23:

 

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

 

a) le sanzioni pecuniarie;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

 

1.  Sanzioni amministrative pecuniarie.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, che  viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

 

2. Sanzioni interdittive

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

- IV -

Come può l’Ente andar esente da responsabilità?

 

Lo dice l’art. 6:

 

L'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

 

- V -

Quali caratteristiche deve avere il modello organizzativo?

 

Le indica sempre l’art. 6:

 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

L’art. 6, comma 1, lett. b), prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo sia affidato ad un “organismo ... dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. L’art. 6, comma 4, prevede: “negli Enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lett. b) del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente”.

 

La dottrina si sta ponendo il problema (non si conoscono ancora precedenti giurisprudenziali in merito) di come si possa evitare, in tal caso, che “controllore” e “controllato” finiscano col coincidere e quindi l’effettività della vigilanza e del controllo vengano inevitabilmente meno.

 

Non avrebbe senso infatti demandare ad un amministratore dotato di ampia delega esecutiva il controllo su se stesso e sulla propria attività; ciò tanto più che l’Organo di controllo deve essere “... dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” (art. 6, lett. b).

 

Nello sforzo di individuare una forma di controllo che sfrutti il più possibile l’ordinario assetto societario si sono prospettati in dottrina, fra le altre, le seguenti soluzioni:

 

a)      demandare le funzioni di controllo al Collegio Sindacale, essendo quest’ultimo l’Organo societario esistente le cui funzioni maggiormente si avvicinano a quelle del controllo sul modello di organizzazione;

b)      la creazione di un modello “ad hoc” composto da soci non investiti di poteri amministrativi esecutivi (l’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce già ai soci un potere di informativa e di esame dell’attività amministrativa con riferimento “allo svolgimento degli affari sociali”) ovvero di demandare il potere ad un consulente esterno o ad un amministratore non investito di poteri esecutivi.

 

Ciò che rileva è peraltro la concreta effettività del controllo: l’organismo predetto (individuale o collettivo) dovrà avere quindi poteri di ispezione ampi, con possibilità di accedere ad informazioni aziendali di rilievo, essere dotato anche della necessaria autonomia finanziaria e strumentale (uffici, mezzi, personale, ecc., ove necessari) e soprattutto essere dotato di specifica professionalità e competenza.

 

- VI -

Quali sono dunque gli adempimenti indispensabili?

 

1)      mappatura mansionale dei rischi specifici;

2)      creazione di un organigramma della sicurezza;

3)      adozione del c.d. Codice Etico;

4)      aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 (Artt. 17 e 28)

 

Occorre segnalare che l’adempimento di cui al punto 4 doveva esser espletato entro il 29 luglio 2008, tuttavia la Legge n. 129/2008, ha disposto la proroga al 1 gennaio 2009 dei nuovi adempimenti sulla Valutazione dei rischi e relative sanzioni. Fino a tale data rimangono pertanto in vigore le attuali disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94, e norme collegate.

 

 

Avv. Aldo Mirate                                                     Avv. Alberto Avidano

 

 

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La presente notizia è stata redatta a cura degli avvocati Aldo Mirate ed Alberto Avidano, in Asti nel mese di settembre 2008.

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